Redde rationem


Bene, direi che ci siamo, è il redde rationem.
La Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe ha accolto in parte, ma una parte decisiva, il ricorso che era chiamata a valutare.
I giudici tedeschi dicono essenzialmente tre cose:
1) Viene contestata come inadeguatamente motivata l’iniziativa per cui la BCE ha deviato dal principio di proporzionalità nei suoi acquisti di titoli (acquistandone di più dai paesi con maggior debito pubblico, per calmierarne gli interessi). La Corte tedesca sostiene che questo può diventare un finanziamento monetario del deficit, che non è consentito dai trattati vigenti né dalle leggi tedesche.
2) I giudici di Karlsruhe respingono la precedente sentenza della Corte di giustizia europea, affermando che in nessun caso la BCE (tramite le banche centrali nazionali) può detenere più del 33% del debito di ciascuno stato.
3) Essi infine contestano il fatto che la BCE si stia muovendo come un organo con autonomia politica, al di fuori del suo mandato, che la vincola a compiti di sorveglianza monetaria.
Se entro tre mesi la Bundesbank non darà adeguate e convincenti risposte essa sarà obbligata a ritirarsi dagli interventi della BCE, rendendoli di fatto impossibili.
In sostanza i giudici costituzionali tedeschi hanno messo nero su bianco quello che tutti sapevano, ma nessuno voleva ammettere.
L’Unione Europea e il suo apparato normativo, a partire dallo statuto della BCE, incarnano un progetto neoliberista nato negli anni ’80, che intendeva esplicitamente minimizzare i margini di intervento degli Stati in termini di politica economica, e che promuoveva (e promuove) un sistema di pura concorrenza economica, non di solidarietà, né di cooperazione.
Ciò che dicono i giudici costituzionali tedeschi è sacrosanto e irrefutabile dal punto di vista legale (anche se ha il difettuccio di venir fuori proprio in un momento in cui robuste politiche economiche statali sono tassative ed inevitabili).
Ciò che è stato fatto ripetutamente nel corso degli anni è stato di allentare o aggiustare vari meccanismi istituzionali introducendo surrettiziamente una dimensione politica che non appartiene affatto al ‘progetto europeo’.
Lo si è fatto sia per venire incontro alle aspirazioni di leadership della Germania stessa, sia per l’evidente necessità di non poter fare a meno di una politica economica in qualche modo comune, nel momento in cui sono in comune la moneta e le regole del mercato europeo.
Tutto ciò è stato fatto forzando, interpretando, distorcendo i trattati in vigore, che a seconda degli accordi e dei rapporti di forza potevano essere tagliole implacabili o cordiali suggerimenti, divieti o permessi i più variegati.
Questo gioco ha anche permesso a numerosissimi politici, in Italia ma non solo, di giocare al gioco degli Stati Uniti d’Europa, un simpatico gioco di società in cui si fa credere alla plebe che proprio lì dietro l’angolo ci sia il nuovo mondo coraggioso dove saremo tutti una grande famiglia europea, con una politica economica comune, regole comuni, salari comuni, tasse comuni, una politica estera comune.
Il problema di fondo, tuttavia, è che nessuno, mai, ha realisticamente pensato che questa prospettiva fosse davvero in tavola.
Questi spettri multicolori, queste apparizioni suggestive avevano sostanzialmente un’unica funzione, ovvero quella di permettere ai candidati (progressisti) per il Parlamento Europeo di vendersi in campagna elettorale come parte del ‘grande progetto degli Stati Uniti d’Europa’, quel progetto che – state sereni – avrebbe migliorato le sorti di tutti ed in particolare del popolo.
La sentenza della corte di Karlsruhe mette giù con apprezzabile brutalità teutonica la cruda verità: l’Unione Europea non ha, né ha mai avuto, niente a che vedere con una struttura destinata ad avere una politica economica comune (viatico per una politica comune in senso generale).
Al contrario essa è un’istituzione che serve a mettere in competizione gli Stati, creando condizioni ottimali per reprimere ogni rivendicazione da parte delle classi lavoratrici all’interno di ciascuno Stato, e per fornire garanzie ai rentiers.
Non ho nessun dubbio che continueremo a sentire i nostri politici cianciare ancora di ’70 anni di pace’, del ‘sogno europeo’, della famosa ‘solidarietà europea’, degli ‘aiuti europei’, ecc. Bisogna capirli. Se fossero chiamati davvero a prendere le redini dello Stato non saprebbero da che parte cominciare. Speravano, e sperano ancora, che essere governati in remoto da Francoforte li esentasse da assumersi responsabilità; dopo tutto bastava fare un po’ i simpatici a Bruxelles e qualche briciola spendibile sul fronte interno come grande vittoria arrivava comunque.
Ora però la sentenza tedesca minaccia di tagliare bruscamente anche l’approvvigionamento di quelle briciole.
E con un debito al 160% del PIL, senza una banca centrale che monetizzi (tacitamente o dichiaratamente) il debito, il default del debito pubblico italiano è matematicamente certo.
Possiamo girarci attorno finché vogliamo, ma quella è l’unica direzione in cui la pallina può cadere.
Non ci sono margini per avviare un ‘programma di austerity’ per ridurre il debito pubblico: era già impossibile con il debito al 120%, ma ora sarebbe una prospettiva lunare. Qualunque programma ‘lacrime e sangue’, in un Paese che era mezzo morto già prima della pandemia e che ora è con un piede nella fossa, non farebbe che avviare un avvitamento recessivo terminale.
Qualunque patrimoniale sulle liquidità che non fosse in grado di intercettare tutti i capitali detenuti all’estero e/o in paradisi fiscali sarebbe largamente insufficiente (e avrebbe ripercussioni sulla fiducia nel risparmio peggiori di qualunque haircut). Una patrimoniale sull’immobiliare distruggerebbe l’ultima base di sopravvivenza del Paese, distruggendo causa svendita i valori immobiliari (e con essi anche i collaterali di banche e assicurazioni).
Dunque direi che le opzioni teoricamente sul tavolo sono ora solo tre:
a) un magico colpo di reni europeo, che, d’un tratto riscopre un spirito di fratellanza e solidarietà, e nell’arco di qualche mese mette in comune i debiti, e cambia i trattati, imponendo alla BCE di fare espressamente politica economica di carattere anticiclico e con l’obiettivo della piena occupazione;
b) una monetizzazione del debito italiano in proprio (che significa un’uscita dall’eurozona e dai trattati vigenti);
c) un default del debito pubblico.
Come spesso accade, le probabilità delle tre opzioni sono in proporzione inversa alla loro desiderabilità.
Andrea Zhok

(Fonte)

 

Giustizia per Paolo Dorigo

Roma, 7 aprile – Va riaperto il processo italiano conclusosi con una condanna ma rispetto al quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sentenziato la non equità del giudizio. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, bocciando l’art.630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo.
La Consulta è così intervenuta, per la seconda volta in tre anni, sul caso di Paolo Dorigo, il militante comunista veneziano condannato a 13 anni di carcere per un attentato alla base USAF di Aviano nel 1993. Nel settembre del 1998, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva accertato la non equità della sentenza con cui la Corte di Assise di Udine, nel 1996, aveva condannato Dorigo. Con la decisione della Consulta (n.113 depositata oggi in cancelleria) si apre la strada alla revisione del processo a carico di Dorigo, come sollecitato dalla Corte di Appello di Bologna che aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Già una volta, nel 2008, la questione era arrivata all’esame dei giudici costituzionali che – viene ricordato nella sentenza di oggi – avevano ”rivolto un pressante invito al legislatore affinché colmasse, con provvedimenti ritenuti più idonei, la lacuna normativa”. Ciò però non è avvenuto. E la Consulta è ora intervenuta.
Il ‘pasticcio’ del caso Dorigo e della lacuna italiana si trascina da anni. A seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, che aveva accertato l’iniquità di una condanna basata sulle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio, Dorigo, maestro elementare veneto e con un passato di militante in Autonomia operaia e Lotta Continua, è tornato libero dopo diversi anni di carcere: nel 2005 ha ottenuto gli arresti domiciliari; nel marzo del 2006 la Corte di appello di Bologna ha sospeso la pena; nel dicembre dello stesso anno, la Corte di Cassazione ha ordinato la sua liberazione definitiva perché la prolungata inerzia dell’Italia a conformarsi a quanto stabilito da Strasburgo rende la sentenza di condanna ineseguibile. Nel frattempo, però, Dorigo ha presentato istanza di revisione del processo alla Corte di appello di Bologna, che per due volte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 del cpp. Il codice, infatti, consente la revisione del processo solo nel caso in cui si scoprano elementi nuovi che possano portare al proscioglimento del condannato. Ma non per adeguarsi alle norme della Corte di Strasburgo che, come invece stabilito dalla Consulta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, ”impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivati dagli ‘obblighi internazionali”’. Dal momento che – si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Giuseppe Frigo – la Corte si è trovata di fronte a un ”vulnus costituzionale non sanabile in via interpretativa” è pertanto ”tenuta a porvi rimedio” bocciando in parte l’art. 630 del codice di procedura penale.
Ora la strada che si apre è duplice: da un lato ”spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione”; dall’altro, sarà compito del ”legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che – scrive la Corte – apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.
(ANSA)

[Obama si ricandida]

Segreto di Stato bipartisan sul sequestro Abu Omar

sovr-lim

Il giudice della quarta sezione del tribunale di Milano, Oscar Magi, deciderà il prossimo 20 maggio sulle numerose istanze presentate dagli avvocati degli imputati nel processo per il sequestro dell’ex imam Abu Omar, dopo che la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal governo contro la magistratura milanese in materia di segreto di Stato. Il procuratore aggiunto Armando Spataro e il pm Ferdinando Pomarici si sono opposti, giudicandole tra le altre cose intempestive, alle richieste di proscioglimento presentate da numerosi imputati.
Per quanto riguarda invece, l’utilizzabilità delle prove, sulla scorta della sentenza della Consulta, la pubblica accusa ha ritenuto che dichiarazioni di testimoni e documentazione siano utilizzabili escludendo, in sostanza, tutti i riferimenti ai rapporti tra SISMI e CIA. La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi presentati dal governo Prodi e dall’esecutivo guidato da Berlusconi, accomunati nell’opporre il segreto di Stato sulla vicenda. Sarà quindi necessario attendere la ripresa del processo per sapere se il giudice Oscar Magi vorrà continuarlo o interromperlo.
Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, emessa l’11 marzo scorso, secondo gli avvocati che difendono i 36 imputati sembrerebbero lasciare poco spazio. Infatti i giudici della Corte hanno confermato la piena titolarità del presidente del Consiglio ad apporre su alcuni atti e vicende il segreto di Stato.
Il tribunale dovrà quindi, secondo la Corte, preliminarmente vagliare l’effetto di tali annullamenti sul processo in corso dal momento che la sentenza chiarisce che i rapporti fra CIA e SISMI sono coperti dal segreto di Stato e che chiunque dovesse parlare (testimoni o anche imputati) incorrerebbe nel reato di violazione di segreto di Stato punito con la reclusione fino a quattro anni.
Anche sull’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla procura, la Corte afferma che non sono utilizzabili nella parti in cui facciano riferimento ad elementi conoscitivi coperti dal segreto di Stato ed in particolare sul tema delle relazioni intercorse fra i servizi segreti italiani e quelli statunitensi.