Relazione speciale sulla partecipazione italiana al Programma Joint Strike Fighter F-35 Lightning II

Dedicata a chi, nell’ormai lontano 2008, prometteva ritorni occupazionali nell’ordine di 10.000 posti di lavoro…

“L’Italia ha partecipato al programma fin dalle origini, nel perseguimento di obiettivi strategici (rimpiazzo di parte della propria flotta; mantenimento della sovranità nazionale) e economici (previsione di ritorni industriali, occupazionali e tecnologici).
Quanto agli obiettivi strategici, la Corte non entra nel merito della scelta dell’acquisizione, che ha natura politica, ed è quindi sottratta alle valutazioni dell’organo di controllo. Neppure ritiene possibile accertare, ora per allora, se l’ingresso nel programma come Partner di 2° livello fosse opportuno, all’epoca in cui la decisione fu presa. Si propone invece di fornire elementi di analisi alla riflessione, in corso al momento attuale, circa la prosecuzione o l’ulteriore ridimensionamento della partecipazione italiana al programma, opzione, quest’ultima, che rimetterebbe ad altre soluzioni il soddisfacimento dei requisiti operativi delle forze armate. Le considerazioni che seguono sono svolte pertanto con riferimento all’attualità, tenuto conto della circostanza che il programma è giunto a uno stadio ormai avanzato di svolgimento e che non sono prevedibili nel medio-lungo termine alternative comparabili.
La costruzione di un sistema d’arma aeronautico di ultima generazione è certamente una sfida impegnativa in termini di costi e di tempo. Il velivolo si vuole dotato delle più avanzate tecnologie, tanto estreme quanto immature.
Di fatto, le molteplici problematiche tecniche riscontrate negli anni (e ancora non tutte risolte) hanno portato con sé ritardi nella consegna delle capacità operative di cui era previsto il rilascio al termine della fase di sviluppo, e notevoli aumenti del costo finale di acquisizione a carico dei Partner. La mancanza di una configurazione stabile e la sovrapposizione di fasi (con la produzione iniziata prima che fossero completati i test dello sviluppo) sono fra i principali fattori responsabili dell’incremento dei costi e del mancato rispetto della tabella temporale.
Il programma è oggi in ritardo di almeno cinque anni rispetto al requisito iniziale. Se è vero che lo sviluppo si avvicina al completamento, il passaggio ai lotti di produzione piena è stato rinviato più volte (i lotti di produzione ridotta, inizialmente previsti in numero di 12, sono ormai 14 e si protrarranno fino al 2021), e per riconoscere la piena capacità di combattimento sarà necessario attendere il termine della fase detta di “ammodernamento successivo”, previsto per il 2021.
I costi unitari sono praticamente raddoppiati, e solo negli ultimi anni si sono manifestati segnali di miglioramento, in termini di maggiore efficienza produttiva e della catena di approvvigionamento da parte dei sub-fornitori. Nel frattempo, gli stessi Stati Uniti e alcuni dei Paesi partner sono stati indotti a ripensare la propria partecipazione al programma nel senso di una riduzione o di un rallentamento del profilo di acquisizione.
Per l’Italia, sono intervenute due decisioni: la prima (nel 2012) ha ridotto da 131 a 90 il numero di velivoli da acquisire; la seconda (nel 2016) ha impegnato il governo, per aderire alle indicazioni parlamentari, a dimezzare il budget dell’F-35, originariamente previsto in 18,3 miliardi di dollari (a condizioni economiche 2008).
La prima decisione ha avuto un costo per la base industriale: la perdita, in quota percentuale, delle opportunità di costruire i cassoni alari a Cameri, che presupponeva il mantenimento del volume di acquisti oltre il numero di 100 velivoli.
La seconda ha per ora prodotto solo un rallentamento del profilo di acquisizione fino al 2021, con un risparmio temporaneo pari a 1,2 miliardi di euro nel quinquennio 2015-2019, ma senza effetti di risparmio nel lungo periodo. Il rallentamento generale subito dal programma ha evitato che questa decisione, presa sul piano nazionale, assumesse un carattere traumatico. Occorrerà tuttavia chiarirne la compatibilità non solo formale con le indicazioni parlamentari, in funzione delle effettive esigenze operative della difesa e al di là dell’arco temporale in cui l’amministrazione ha pianificato l’attuale intervento riduttivo.
Il programma JSF-35 è stato ritenuto cruciale anche per le possibilità di partecipazione aperte alla base industriale nazionale, che detiene una capacità competitiva a livello mondiale nel settore aerospaziale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze tecniche e del livello di esperienza delle maestranze in un settore altamente “knowledge-intensive”.
Dal punto di vista occupazionale, si è ritenuto che il programma avrebbe consentito al comparto dell’industria aeronautica nazionale di continuare ad operare senza soluzione di continuità, una volta venute meno le esigenze di supporto delle attuali flotte aero-tattiche (Tornado, AMX e AV-8B) e i volumi produttivi dell’EF-2000, i cui pacchetti di lavoro industriale sono ormai in declino.
Anche per effetto del rallentamento generale del programma (che ha raggiunto per ora solo il 10% della produzione totale), quanto fin qui conseguito sul piano economico è solo in parte coerente con le aspettative e gli obiettivi enunciati dal Ministero della Difesa in termini di coinvolgimento dell’industria aeronautica nazionale al momento dell’approvazione parlamentare del 2009.
Sul piano industriale, pur segnalandosi positivi risultati, la dimensione quantitativa (opportunità effettivamente contrattualizzate) e qualitativa (contenuti tecnologici e capacitivi) del contributo fornito dalla base industriale nazionale non ha per ora raggiunto le dimensioni attese. La partecipazione dell’industria nazionale, soddisfacente nel settore velivolistico, è meno estesa, invece, nell’ambito del motore e nell’area “nobile” dell’avionica.
La maggiore distanza rispetto alle attese riguarda però le prospettive occupazionali, che non si sono ancora concretizzate nella misura (forse troppo ottimistica) sperata: si parla per il momento di circa 1.600 unità effettivamente impiegate, a fronte di una “forchetta previsionale” annunciata tra 3.586 e 6.395 unità.
Anche il ruolo della base di Cameri è lontano dalle attese iniziali. La capacità FACO risulta per il momento sovradimensionata, esercitandosi soltanto sui velivoli italiani e, a partire dal 2018, su quelli olandesi (entrambi numericamente ridotti rispetto alle originarie previsioni), mentre nessun altro Partner ha mostrato interesse a utilizzare la base come sito di assemblaggio per i propri velivoli.”

Dalla deliberazione n. 15 del 3 agosto 2017 della Corte dei conti – Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali, composta dai magistrati dott. Ermanno Granelli, dott. Giovanni Coppola, dott.ssa Maria Annunziata Rucireta, dott. Giacinto Dammicco e dott. Carlo Mancinelli (il grassetto è nostro).

La chiama(va)no ingerenza

la voce del padrone

Roma, 5 febbraio – Il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Raffaele De Dominicis smentisce all’Agi la notizia diffusa dal “Financial Times” secondo cui “ci sarebbe stata emissione di citazione in giudizio contro le agenzie di rating S&P, Moody’s e Fitch”. De Dominicis conferma invece “l’esistenza dell’inchiesta giudiziaria contabile contro le predette agenzie per il declassamento dell’Italia. Indagine che non e’ ancora approdata a una decisione conclusiva”.
Secondo quanto ha riportato il Financial Times, la Corte dei Conti avrebbe citato in giudizio le agenzie di rating S&P, Moody’s e Fitch per il downgrade dell’Italia del 2011, chiedendo un risarcimento danni di 234 miliardi di euro. Il giornale britannico aggiunge poi che S&P, raggiunta da un atto di citazione della Corte dei Conti, ha precisato che l’errore delle tre agenzie sarebbe stato quello di non aver tenuto conto dell'”alto valore del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro paese che, universalmente riconosciuto, rappresenta la base della sua forza economica”.
(AGI)

Le commesse del consorzio Iveco-Fiat-Oto Melara

“Scorrendo l’elenco dei programmi e dei contratti esaminati dalla Corte dei Conti, emerge come tutte le commesse del consorzio Iveco-Fiat-Oto Melara abbiano subito degli incrementi in corso d’opera. Da un minimo del 3,8% fino ad un massimo dell’11,7%.”

Tutto il resto, comprese alcune informazioni sul “rapporto di performance 2009” del Ministero della Difesa, già da alcuni anni caratterizzato da uno sbilanciamento finanziario verso le missioni all’estero, potete leggerlo qui.

Quando Scotti s-fondava il SISDE

SISDE

Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16 settembre 1933, dopo una lunga carriera ai vertici della Democrazia Cristiana e come ministro in diversi governi fino al 1992, ed un successivo periodo di inattività politica, è oggi sottosegretario agli Esteri del governo Berlusconi IV.
Ministro dell’Interno dal 16 ottobre 1990 al 28 giugno 1992 durante il governo Andreotti VII, fu rinviato a giudizio per peculato ed abuso d’ufficio per lo scandalo SISDE, ed in seguito prosciolto per prescrizione.
Una sentenza della Corte dei Conti gli ha imposto di risarcire allo Stato 2.995.450 euro, giudicandolo colpevole insieme all’ex direttore del SISDE, Alessandro Voci, di aver fatto acquistare un palazzo a Roma con fondi riservati del SISDE ad un prezzo maggiorato di 10 miliardi di lire per la creazione di fondi neri. “Ingenti somme (…) che sarebbero servite, almeno in parte, a finanziare la campagna elettorale del Ministro”.
Recita la sentenza:
“La vicenda che ha dato luogo alla vocatio in iudicium può così sostanzialmente essere riassunta.
Nel marzo dell’anno 1992, secondo le dichiarazioni e gli atti acquisiti da parte attrice dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], i vertici amministrativi del [omissis] V. e G., unitamente al Ministro pro-tempore [omissis] S. ed al [omissis] L. decisero di acquistare l’immobile cielo-terra sito in [omissis] da destinare a nuova sede degli uffici del Servizio. A tal fine il [omissis] del Ministro dott. L. contattava il vice direttore del [omissis] dott. G., che a sua volta ne informava il direttore del [omissis] dott. V., della possibilità di acquistare detta unità immobiliare la quale, anche se all’epoca della stipula del preliminare di vendita avvenuta in data 12 marzo 1992 era ancora di proprietà della società privata [omissis], fu dichiarata appartenere all’Architetto [omissis], legale rappresentante della società [omissis], che assumeva pertanto di esserne proprietario e quindi pienamente legittimato alla stipula di detto preliminare di vendita.
Parte promittente acquirente doveva risultare la società di copertura [omissis] per conto del [omissis], rappresentata dall’amministratore unico M. B..
In effetti, solo dopo la stipula del preliminare di vendita, l’architetto S. divenne proprietario dell’immobile, utilizzando a tale scopo la somma ricevuta indebitamente a titolo di caparra confirmatoria da parte della società [omissis]l e riversandola alla società privata [omissis].
Dagli atti di causa è risultato, altresì, che, nella stessa data del 12 marzo 1992, furono stipulati due preliminari di vendita tra il [omissis] e la società [omissis]: il primo, effettivo, destinato a restare occulto e successivamente ad essere distrutto, secondo il quale l’immobile in questione era ceduto per il prezzo complessivo di lire 25 miliardi e 470 milioni, comprensivo delle spese di ristrutturazione ed adeguamento che il [omissis] avrebbe eseguito subito dopo il rogito notarile; il secondo preliminare, “di facciata” e destinato a rimanere agli atti, sia per giustificare il minor importo versato e la minor somma da versare ai fini dell’IVA, secondo il quale l’immobile predetto era ceduto per un importo complessivo di lire 14 miliardi e 500 milioni, comprensivo delle spese di ristrutturazione ed adeguamento a carico sempre del [omissis] promittente venditore.
La ragione dei due preliminari che differivano nell’importo di circa lire 10 miliardi era individuata dalla Procura nell’accordo illecito esistente tra i convenuti ed il S. volto a precostituire un fondo illecito da cui attingere successivamente.
A garanzia del rispetto dei vincoli assunti con la sottoscrizione del preliminare, la società [omissis], per conto del [omissis], versava in due riprese al S. un acconto “di facciata” per l’importo complessivo di lire 4,5 miliardi ed un acconto “occulto” di lire 10 miliardi, somme che erano versate in contanti ed in giorni diversi durante lo stesso mese di marzo del 1992.
Il finanziamento degli acconti versati, come sopra indicato, veniva, secondo la ricostruzione dei fatti acquisiti dalla Procura, concordemente definito dai convenuti: in particolare il dott. V. avrebbe sottoposto al Ministro S. un appunto sulla possibilità di finanziare l’intera operazione d’acquisto secondo due modalità alternative.
La prima prevedeva il pagamento dell’acconto di facciata di lire 4,5 miliardi e del saldo di facciata di lire 10 miliardi attingendo dai fondi ordinari (cap.1116), mentre i successivi 10 miliardi, frutto dell’accordo illecito, sarebbero stati attinti dai fondi riservati; la seconda alternativa prospettava un pagamento dell’intera somma di lire 25 miliardi e 470 milioni dai fondi riservati.
Fu prescelta questa seconda soluzione in quanto garantiva, non solo, di avere la somma totale con immediatezza, senza dover attendere i tempi dettati dal regolamento di contabilità del servizio, ma soprattutto, di coprire l’intera operazione della massima riservatezza.
Com’è noto, infatti, l’utilizzo dei fondi riservati non era soggetto a rendicontazione e la documentazione poteva essere successivamente distrutta.
(…)
Peraltro, l’utilizzazione dei fondi riservati prevedeva un necessario passaggio autorizzativo del Ministro e, ciò, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte di quest’ultimo dell’appunto sottoposto dal V. sulle concrete modalità d’acquisto.
Certo è che per consentire l’esborso di una somma così ingente, il Ministro doveva essere a conoscenza delle modalità di adempimento; peraltro il fatto della sua conoscenza risulta confermata, oltre che ovviamente dalla firma del decreto autorizzativo, anche dalle dichiarazioni del V. che, più volte, riferisce di aver parlato dell’acquisto dell’immobile di via [omissis] con il Ministro, e questi non lo ha smentito, ed anche dalle deposizioni degli altri convenuti che hanno confessato l’avvenuta informativa documentale nei confronti dello Scotti, per tacere anche delle dichiarazioni confessorie del B., acquisite agli atti del processo penale, che ha apertamente indicato il fine ultimo dell’erogazione delle ingenti somme destinate al S., somme che sarebbero servite, almeno in parte, a finanziare la campagna elettorale del Ministro.”

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio composta dai giudici dott. Salvatore Nottola, Presidente, dott. Andrea Lupi, Consigliere, dott. Stefano Perri, Primo Referendario, “definitivamente pronunciando, condanna i signori S. V. e V. A. al pagamento in favore dell’erario della somma, da dividere in parti uguali, di euro 5.990.900, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato dalla procedura esecutiva già avviata in ottemperanza alla sentenza del giudice civile n. 12417/2006.
Condanna, altresì, i signori G. F. e L. R. al pagamento in favore dell’erario della somma, da dividere in parti uguali, di euro 1.497.725, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in parte motiva, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato dalla procedura esecutiva già avviata in ottemperanza alla sentenza del giudice civile n. 12417/2006.
(…)
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2007.”

La versione integrale della sentenza, n. 106 del 2008 Sezione Lazio, è presente nella banca dati delle decisioni della Corte dei conti.

Aggiornamento
In data 22 marzo u.s., nella medesima banca dati, è stata pubblicata la sentenza d’appello n. 198 del 2010 sul procedimento in questione, emessa dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti:
“Iniziando allora dal profilo oggettivo del comportamento, ritiene questo Collegio che non possano sussistere dubbi sull’illiceità, ampia e diffusa, che ha caratterizzato l’intera vicenda per la quale è causa.
(…)
Non può sussistere alcun dubbio, in sostanza, circa l’illiceità dell’operazione che si andava preparando, con l’utilizzo senza alcuna ragione dei fondi riservati, per finalità non consentite e in violazione delle più elementari norme di contabilità generale dello Stato.
Ma anche a voler sorvolare sulle irregolarità già citate, ci si sarebbe almeno aspettati che un affare tanto anomalo, proprio per questo fosse realizzato (sia pure in modo del tutto illecito, ma) con un minimo di cautele, peraltro elementari. E invece, sono stati versati ad un privato somme enormi, in contanti e in pochi giorni, senza alcuna garanzia e senza avere la possibilità di occupare nel frattempo l’immobile (che peraltro, si ricorda, all’epoca neppure era di proprietà del soggetto percipiente quelle somme).
Insomma, non occorrono ulteriori dissertazioni per evidenziare la totale e completa negligenza che ha caratterizzato la conduzione dell’intera operazione e, dunque, non si può che pienamente concordare con le valutazioni spese in proposito dal Giudice territoriale.
(…)
Circa gli specifici ruoli rivestiti da ciascuno dei quattro soggetti coinvolti nel giudizio, è appena il caso di chiarire come, in linea di massima, nessuno di essi, per la posizione rivestita, possa ritenersi escluso; anche qui vanno quindi condivise le valutazioni contenute nella sentenza appellata.
Tutti, stando agli atti di causa e in particolare alle stesse dichiarazioni rilasciate in sede di istruttoria penale, erano a conoscenza della trattativa in corso; tutti risultano avere contribuito, a vario titolo e con diversa incidenza causale, al suo negativo risultato finale.
(…)
E’ confermata, in conclusione, la pronunzia di condanna a carico dei quattro interessati, nei medesimi termini di cui all’appellata sentenza n. 106/2008: condanna dei signori S. e V. al pagamento della somma, da dividere in parti uguali, di euro 5.990.900 (cioè euro 2.995.450 ciascuno), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento dannoso e agli interessi legali, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato (e quelle che potrà in futuro recuperare); condanna dei signori G. e L. al pagamento di euro 1.497.725, sempre da dividere in parti uguali (euro 748.862,50 ciascuno), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, anche qui salvo scomputo delle somme recuperate dall’amministrazione.
Va tuttavia dichiarata, anche in accoglimento di quanto evidenziato in udienza dal Procuratore, l’intrasmissibilità agli eredi del dr. V. del debito del dante causa (pari, come appena detto, a euro 2.995.450), non risultando sussistere i presupposti dell’illecito arricchimento dell’interessato e conseguente indebito arricchimento degli eredi, di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 20/1994. Vanno, pertanto, anche revocati i sequestri a suo tempo disposti nei confronti del medesimo dante causa.
Per i sequestri nei confronti degli altri tre interessati, è invece confermata la pronunzia del primo Giudice, di conversione degli stessi in pignoramenti, nei limiti delle somme di condanna.
Le spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, seguono da ultimo la soccombenza e sono poste, in via solidale, a carico degli appellanti sigg.ri S., L. e G.”

E così sia.

I conti del GAO

gao

Washington, 30 marzo – Dal 2001 gli Stati Uniti hanno finora speso 685,7 miliardi di dollari per le guerre in Iraq e Afghanistan. Lo ha calcolato il GAO (Government Accountability Office), l’organismo federale di controllo sui conti pubblici USA.
La parte del gigante l’ha fatta il conflitto iracheno, iniziato a marzo del 2003 e costato 533,5 miliardi di dollari fino al dicembre scorso. In Afghanistan, Corno d’Africa e Filippine (tutte legate alla ‘guerra al terrorismo’ lanciata dopo l’attacco dell’11 settembre 2001) è di 124,1 miliardi di dollari. Altri 28,1 miliardi di dollari sono andati in spese anti terrorismo per la difesa del suolo americano. Finora il Pentagono e le diverse agenzie USA hanno speso l’85% degli 808 miliardi di dollari stanziati dal Congresso. I rimanenti 122,3 miliardi sono stati impegnati in installazioni militari e contratti di lungo termine.
I conti del GAO, una sorta di Corte dei Conti USA, dimostrano un rallentamento nell’incremento delle spese per i conflitti aperti. Queste aumentavano al ritmo del 40% nel triennio 2005-2007, al 33% nel 2008 quando sono stati stanziati 162,4 miliardi. Per l’anno in corso il Congresso ha stanziato ‘solo’ 65,9 miliardi e l’amministrazione Obama ne vuole ottenere altri 75,5 miliardi.
(AGI)

[grassetto nostro]

In Olanda tanti dubbi sul JSF

La Corte dei Conti olandese, in un rapporto reso pubblico nel dicembre 2007, ha esposto le proprie osservazioni riguardo la partecipazione del ministero della Difesa al progetto di sviluppo del nuovo caccia F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter, acronimo JSF).
Il governo olandese ha deciso di partecipare al progetto in questione avendo identificato l’F-35 come il velivolo più adatto a succedere agli F-16 di cui è dotata l’aviazione nazionale, sebbene la decisione definitiva sulla loro sostituzione non arriverà prima del 2010.
Il punto di dissenso più fortemente espresso dalla Corte dei Conti olandese concerne l’impossibilità di stabilire con esattezza il costo del progetto (e quindi il costo di ciascun velivolo, se e quando il governo olandese decidesse di procedere all’acquisto), per diverse ragioni. In primo luogo, i ministeri della Difesa e degli Affari Economici hanno un accesso limitato ai dati finanziari elaborati dalla Lockheed Martin, l’azienda risultata vincitrice della relativa gara di appalto. In secondo luogo, alcuni dei costi del progetto ricadono al di fuori di quello che il ministero della Difesa ha chiamato “programma per la sostituzione del F-16”. In terzo luogo, i costi non possono essere comparati in quanto i due ministeri, nelle rispettive rilevazioni, hanno utilizzato diversi indici dei prezzi e diverse valute. Conseguenza di tutto ciò è che il Parlamento olandese non ha attualmente a disposizione una valutazione precisa dei costi complessivi dell’operazione, ed anzi esiste il rischio che tale mancanza perduri anche quando esso dovrà decidere se acquistare o meno il velivolo: probabilmente, il costo unitario reale sarà noto con precisione solo quando ne terminerà la produzione (sembra nel 2052…).
Nel frattempo, i dati disponibili segnalano un aumento del costo unitario dai circa 37 milioni di dollari dell’ottobre 2001 ai quasi 48 milioni nel dicembre 2006. Il ministero della Difesa ha previsto invece di pagare 5,5 miliardi di euro per l’acquisto di 85 velivoli, il che comporterebbe un costo unitario di 65 milioni.
Per quanto riguarda invece la partecipazione delle aziende olandesi al programma di sviluppo del JSF, uno studio ha rilevato che essa costerebbe più dell’acquisto “diretto”. I costruttori olandesi hanno acconsentito quindi a colmare questo divario rimettendo una certa percentuale del fatturato che realizzano con il programma JSF allo Stato. Fino al 30 giugno 2008 la percentuale devoluta allo Stato è stata del 3,5%. Il caso dovrebbe essere riesaminato nel mese in corso e la percentuale ristabilita, probabilmente ad un livello superiore al 5%. Tra il 2002 ed il 2012, si prevede che l’Olanda investirà 800 milioni di dollari nel programma di sviluppo del JSF ed ulteriori 359 milioni durante la fase produttiva. A fronte di tali investimenti, le previsioni di contratti per le aziende olandesi coinvolte nel progetto assommerebbero a circa 800 milioni di dollari, di cui effettivamente 679 milioni sono stati firmati alla data del dicembre 2006.