
Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16 settembre 1933, dopo una lunga carriera ai vertici della Democrazia Cristiana e come ministro in diversi governi fino al 1992, ed un successivo periodo di inattività politica, è oggi sottosegretario agli Esteri del governo Berlusconi IV.
Ministro dell’Interno dal 16 ottobre 1990 al 28 giugno 1992 durante il governo Andreotti VII, fu rinviato a giudizio per peculato ed abuso d’ufficio per lo scandalo SISDE, ed in seguito prosciolto per prescrizione.
Una sentenza della Corte dei Conti gli ha imposto di risarcire allo Stato 2.995.450 euro, giudicandolo colpevole insieme all’ex direttore del SISDE, Alessandro Voci, di aver fatto acquistare un palazzo a Roma con fondi riservati del SISDE ad un prezzo maggiorato di 10 miliardi di lire per la creazione di fondi neri. “Ingenti somme (…) che sarebbero servite, almeno in parte, a finanziare la campagna elettorale del Ministro”.
Recita la sentenza:
“La vicenda che ha dato luogo alla vocatio in iudicium può così sostanzialmente essere riassunta.
Nel marzo dell’anno 1992, secondo le dichiarazioni e gli atti acquisiti da parte attrice dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], i vertici amministrativi del [omissis] V. e G., unitamente al Ministro pro-tempore [omissis] S. ed al [omissis] L. decisero di acquistare l’immobile cielo-terra sito in [omissis] da destinare a nuova sede degli uffici del Servizio. A tal fine il [omissis] del Ministro dott. L. contattava il vice direttore del [omissis] dott. G., che a sua volta ne informava il direttore del [omissis] dott. V., della possibilità di acquistare detta unità immobiliare la quale, anche se all’epoca della stipula del preliminare di vendita avvenuta in data 12 marzo 1992 era ancora di proprietà della società privata [omissis], fu dichiarata appartenere all’Architetto [omissis], legale rappresentante della società [omissis], che assumeva pertanto di esserne proprietario e quindi pienamente legittimato alla stipula di detto preliminare di vendita.
Parte promittente acquirente doveva risultare la società di copertura [omissis] per conto del [omissis], rappresentata dall’amministratore unico M. B..
In effetti, solo dopo la stipula del preliminare di vendita, l’architetto S. divenne proprietario dell’immobile, utilizzando a tale scopo la somma ricevuta indebitamente a titolo di caparra confirmatoria da parte della società [omissis]l e riversandola alla società privata [omissis].
Dagli atti di causa è risultato, altresì, che, nella stessa data del 12 marzo 1992, furono stipulati due preliminari di vendita tra il [omissis] e la società [omissis]: il primo, effettivo, destinato a restare occulto e successivamente ad essere distrutto, secondo il quale l’immobile in questione era ceduto per il prezzo complessivo di lire 25 miliardi e 470 milioni, comprensivo delle spese di ristrutturazione ed adeguamento che il [omissis] avrebbe eseguito subito dopo il rogito notarile; il secondo preliminare, “di facciata” e destinato a rimanere agli atti, sia per giustificare il minor importo versato e la minor somma da versare ai fini dell’IVA, secondo il quale l’immobile predetto era ceduto per un importo complessivo di lire 14 miliardi e 500 milioni, comprensivo delle spese di ristrutturazione ed adeguamento a carico sempre del [omissis] promittente venditore.
La ragione dei due preliminari che differivano nell’importo di circa lire 10 miliardi era individuata dalla Procura nell’accordo illecito esistente tra i convenuti ed il S. volto a precostituire un fondo illecito da cui attingere successivamente.
A garanzia del rispetto dei vincoli assunti con la sottoscrizione del preliminare, la società [omissis], per conto del [omissis], versava in due riprese al S. un acconto “di facciata” per l’importo complessivo di lire 4,5 miliardi ed un acconto “occulto” di lire 10 miliardi, somme che erano versate in contanti ed in giorni diversi durante lo stesso mese di marzo del 1992.
Il finanziamento degli acconti versati, come sopra indicato, veniva, secondo la ricostruzione dei fatti acquisiti dalla Procura, concordemente definito dai convenuti: in particolare il dott. V. avrebbe sottoposto al Ministro S. un appunto sulla possibilità di finanziare l’intera operazione d’acquisto secondo due modalità alternative.
La prima prevedeva il pagamento dell’acconto di facciata di lire 4,5 miliardi e del saldo di facciata di lire 10 miliardi attingendo dai fondi ordinari (cap.1116), mentre i successivi 10 miliardi, frutto dell’accordo illecito, sarebbero stati attinti dai fondi riservati; la seconda alternativa prospettava un pagamento dell’intera somma di lire 25 miliardi e 470 milioni dai fondi riservati.
Fu prescelta questa seconda soluzione in quanto garantiva, non solo, di avere la somma totale con immediatezza, senza dover attendere i tempi dettati dal regolamento di contabilità del servizio, ma soprattutto, di coprire l’intera operazione della massima riservatezza.
Com’è noto, infatti, l’utilizzo dei fondi riservati non era soggetto a rendicontazione e la documentazione poteva essere successivamente distrutta.
(…)
Peraltro, l’utilizzazione dei fondi riservati prevedeva un necessario passaggio autorizzativo del Ministro e, ciò, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte di quest’ultimo dell’appunto sottoposto dal V. sulle concrete modalità d’acquisto.
Certo è che per consentire l’esborso di una somma così ingente, il Ministro doveva essere a conoscenza delle modalità di adempimento; peraltro il fatto della sua conoscenza risulta confermata, oltre che ovviamente dalla firma del decreto autorizzativo, anche dalle dichiarazioni del V. che, più volte, riferisce di aver parlato dell’acquisto dell’immobile di via [omissis] con il Ministro, e questi non lo ha smentito, ed anche dalle deposizioni degli altri convenuti che hanno confessato l’avvenuta informativa documentale nei confronti dello Scotti, per tacere anche delle dichiarazioni confessorie del B., acquisite agli atti del processo penale, che ha apertamente indicato il fine ultimo dell’erogazione delle ingenti somme destinate al S., somme che sarebbero servite, almeno in parte, a finanziare la campagna elettorale del Ministro.”
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio composta dai giudici dott. Salvatore Nottola, Presidente, dott. Andrea Lupi, Consigliere, dott. Stefano Perri, Primo Referendario, “definitivamente pronunciando, condanna i signori S. V. e V. A. al pagamento in favore dell’erario della somma, da dividere in parti uguali, di euro 5.990.900, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato dalla procedura esecutiva già avviata in ottemperanza alla sentenza del giudice civile n. 12417/2006.
Condanna, altresì, i signori G. F. e L. R. al pagamento in favore dell’erario della somma, da dividere in parti uguali, di euro 1.497.725, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in parte motiva, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato dalla procedura esecutiva già avviata in ottemperanza alla sentenza del giudice civile n. 12417/2006.
(…)
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2007.”
La versione integrale della sentenza, n. 106 del 2008 Sezione Lazio, è presente nella banca dati delle decisioni della Corte dei conti.
Aggiornamento
In data 22 marzo u.s., nella medesima banca dati, è stata pubblicata la sentenza d’appello n. 198 del 2010 sul procedimento in questione, emessa dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti:
“Iniziando allora dal profilo oggettivo del comportamento, ritiene questo Collegio che non possano sussistere dubbi sull’illiceità, ampia e diffusa, che ha caratterizzato l’intera vicenda per la quale è causa.
(…)
Non può sussistere alcun dubbio, in sostanza, circa l’illiceità dell’operazione che si andava preparando, con l’utilizzo senza alcuna ragione dei fondi riservati, per finalità non consentite e in violazione delle più elementari norme di contabilità generale dello Stato.
Ma anche a voler sorvolare sulle irregolarità già citate, ci si sarebbe almeno aspettati che un affare tanto anomalo, proprio per questo fosse realizzato (sia pure in modo del tutto illecito, ma) con un minimo di cautele, peraltro elementari. E invece, sono stati versati ad un privato somme enormi, in contanti e in pochi giorni, senza alcuna garanzia e senza avere la possibilità di occupare nel frattempo l’immobile (che peraltro, si ricorda, all’epoca neppure era di proprietà del soggetto percipiente quelle somme).
Insomma, non occorrono ulteriori dissertazioni per evidenziare la totale e completa negligenza che ha caratterizzato la conduzione dell’intera operazione e, dunque, non si può che pienamente concordare con le valutazioni spese in proposito dal Giudice territoriale.
(…)
Circa gli specifici ruoli rivestiti da ciascuno dei quattro soggetti coinvolti nel giudizio, è appena il caso di chiarire come, in linea di massima, nessuno di essi, per la posizione rivestita, possa ritenersi escluso; anche qui vanno quindi condivise le valutazioni contenute nella sentenza appellata.
Tutti, stando agli atti di causa e in particolare alle stesse dichiarazioni rilasciate in sede di istruttoria penale, erano a conoscenza della trattativa in corso; tutti risultano avere contribuito, a vario titolo e con diversa incidenza causale, al suo negativo risultato finale.
(…)
E’ confermata, in conclusione, la pronunzia di condanna a carico dei quattro interessati, nei medesimi termini di cui all’appellata sentenza n. 106/2008: condanna dei signori S. e V. al pagamento della somma, da dividere in parti uguali, di euro 5.990.900 (cioè euro 2.995.450 ciascuno), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento dannoso e agli interessi legali, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione potrà avere nel frattempo incamerato (e quelle che potrà in futuro recuperare); condanna dei signori G. e L. al pagamento di euro 1.497.725, sempre da dividere in parti uguali (euro 748.862,50 ciascuno), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, anche qui salvo scomputo delle somme recuperate dall’amministrazione.
Va tuttavia dichiarata, anche in accoglimento di quanto evidenziato in udienza dal Procuratore, l’intrasmissibilità agli eredi del dr. V. del debito del dante causa (pari, come appena detto, a euro 2.995.450), non risultando sussistere i presupposti dell’illecito arricchimento dell’interessato e conseguente indebito arricchimento degli eredi, di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 20/1994. Vanno, pertanto, anche revocati i sequestri a suo tempo disposti nei confronti del medesimo dante causa.
Per i sequestri nei confronti degli altri tre interessati, è invece confermata la pronunzia del primo Giudice, di conversione degli stessi in pignoramenti, nei limiti delle somme di condanna.
Le spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, seguono da ultimo la soccombenza e sono poste, in via solidale, a carico degli appellanti sigg.ri S., L. e G.”
E così sia.
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